P.A.: stretta su regali, telefoni e auto

ROMA – Arriva un tetto per i regali ai dipendenti pubblici. Lo prevede il decreto presidenziale approvato oggi dal Consiglio dei ministri e che introduce il Codice di comportamento per i lavoratori della P.a. La soglia fissata è di 150 euro e si precisa che i regali debbono essere occasionali.

Giro di vite sull’uso dei telefoni e delle auto per i dipendenti della pubblica amministrazione. Chi ha a disposizione un mezzo di trasporto potrà utilizzarlo solo per ragioni di servizio e solo a questo titolo potrà “trasportare terzi”.

Per quanto riguarda il materiale o le attrezzature di cui si dispone per ragioni d’ufficio e i servizi telematici e telefonici questi vanno usati da parte dei dipendenti pubblici nel “rispetto – si legge nel provvedimento – dei vincoli posti dall’amministrazione”.

E chi viola il codice di comportamento rischia sanzioni che arrivano fino al licenziamento. Lo prevede il pacchetto di misure approvato oggi dal Cdm, su proposta dal ministro della Funzione pubblica Filippo Patroni Griffi.
“L’illecito disciplinare – si legge nel provvedimento – derivante dalla violazione di un dovere di comportamento previsto dal presente codice va accertato all’esito del procedimento disciplinare regolato dalla normativa vigente” e “il tipo di sanzione disciplinare concretamente applicabile, incluse quelle espulsive, va rinvenuto nei contratti collettivi e nella normativa, anche regolamentare, vigenti in ciascun settore, tenuto conto, anche ai fini dell’entità della sanzione, della gravità del comportamento e dell’ammontare del pregiudizio, anche morale, arrecato al decoro o al prestigio dell’amministrazione”. “Sono altresì individuati – prevede ancora il pacchetto approvato oggi – gli illeciti disciplinari previsti dal presente codice comportamento che, in relazione alla gravità della violazione o alla recidiva nella commissione degli stessi, possono comportare l’applicazione della sanzione del licenziamento con preavviso”.

Arrivano poi le misure per normare il conflitto d’interessi nella pubblica amministrazione. Nel caso in cui si profili il rischio di conflitto di interesse i dipendenti pubblici dovranno “astenersi” da qualsiasi atto del proprio ufficio. Lo prevede il decreto presidenziale approvato oggi dal Consiglio dei ministri e che introduce il Codice di comportamento per i lavoratori della P.a..

L’articolo 6 stabilisce gli obblighi di comunicazione, a carico del pubblico dipendente, relativi a tutti i rapporti di collaborazione e ai conflitti di interesse, diretti e indiretti, che egli, i suoi parenti, gli affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente, abbiano avuto negli ultimi tre anni con soggetti privati. Inoltre, in presenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, in cui siano coinvolti interessi personali, il dipendente ha il dovere di astenersi dal compiere qualsiasi atto del proprio ufficio. L’articolo 7 tratta le altre ipotesi in cui sussiste l’obbligo di astensione del dipendente pubblico. Si tratta dei casi in cui sono coinvolti interessi propri o dei suoi parenti, degli affini entro secondo grado, del coniuge o del convivente, oppure di altre persone con le quali egli abbia rapporti di frequentazioni abituale, nonché dei casi di grave inimicizia o di rapporti di credito o debito significativi in cui sono coinvolte le medesime persone. Sulla richiesta di astensione presentata dal dipendente decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza. Un pacchetto di norme poi riguarda in particolare i dirigenti che “prima di assumere le funzioni” dovranno comunicare “all’amministrazione la propria situazione patrimoniale, le partecipazioni azionarie e gli interessi finanziari che possono porlo in situazioni di conflitto di interessi” e “se il coniuge o gli stretti congiunti esercitano attività che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che dovrà dirigere”.

“Ferma restando la libertà di associazione sancita dalla Costituzione” i dipendenti sono obbligati “a comunicare la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Tale disposizione non trova applicazione in caso di adesione ai partiti politici o ai sindacati”.

Il Codice di comportamento può essere “esteso a tutti i collaboratori e consulenti, qualsiasi sia il contratto, l’incarico o il titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione”.