Processo Ruby: giudici: resta a milano, Ghedini: violano leggi

MILANO – I giudici davanti ai quali si sta celebrando il processo Ruby a carico del premier hanno stabilito la competenza di Milano respingendo le eccezioni con cui la difesa proponeva il trasferimento del procedimento al tribunale dei Ministri o al Tribunale di Monza. Il processo dunque rimane a Milano.

I giudici hanno stabilito che “l’ eccezione sollevata” dalla difesa “non merita accoglimento ravvisandosi la competenza di Milano”. Il ragionamento del tribunale si spiega con il fatto che “l’utilità perseguita” con il reato di concussione è stata conseguita a Milano con il rilascio della minore che si trovava in questura e la sua “consegna” al consigliere regionale Nicole Minetti in seguito alla telefonata del presidente del Consiglio nella notte tra il 27 e il 28 maggio 2010. Ed essendo il reato di concussione quello più grave, secondo i giudici attrae anche quello di prostituzione minorile che, secondo l’accusa, si è consumato ad Arcore (che ricade sotto la giurisdizione di Monza). Per questi motivi, quindi, la competenza si radica nel capoluogo lombardo.

I giudici, nell’ordinanza con cui nel processo Ruby hanno respinto l’eccezione proposta dalla difesa per chiedere il trasferimento del procedimento per competenza al Tribunale dei ministri, hanno stabilito che “non é consentito il proscioglimento nel merito” del presidente del Consiglio, come aveva chiesto, appunto, la difesa. Inoltre hanno concluso che “sulla scorta del capo di imputazione il tribunale ritiene la propria competenza funzionale”, in quanto il reato contestato, la concussione, non ricade sotto la competenza del Tribunale dei Ministri. Nello stabilire ciò, il collegio ha rigettato la tesi prospettata dai legali del premier secondo la quale non si possono scindere le funzioni di presidente del Consiglio dalla qualità di premier.

I giudici della quarta sezione penale di Milano, davanti ai quali si svolge il processo a Silvio Berlusconi sul caso Ruby, hanno respinto tutte le 16 eccezioni presentate dalla difesa, tra cui quella sulla incompetenza funzionale e territoriale, e hanno dichiarato aperto il dibattimento a carico del presidente del Consiglio, dopo la lettura di un’ordinanza durata circa un’ora e un quarto.

Silvio Berlusconi non sarà oggi in aula a Milano al processo Mills nel quale è imputato per corruzione in atti giudiziari. Il premier è infatti impegnato nell’annunciato incontro con il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. L’ha confermato stamani uno dei suoi legali, il professor Piero Longo. Berlusconi, secondo quanto avevano annunciato i suoi difensori, avrebbe dovuto assistere all’udienza per ascoltare alcuni testimoni sentiti per rogatoria dalla Svizzera.
PROCESSO AGGIORNATO AL PROSSIMO 3 OTTOBRE – E’ stato rinviato al prossimo 3 ottobre il processo a carico del premier sul caso Ruby. Questa mattina i giudici della quarta sezione penale del tribunale con un’ordinanza hanno respinto tutte e 16 le eccezioni avanzate dai legali di Silvio Berlusconi. Pertanto prima che il Collegio fissasse la data del rinvio del procedimento le difese hanno chiesto la revoca dell’ordinanza che pero’ il Tribunale ha confermato.

GIUDICI CITANO ARTICOLO SU UGUAGLIANZA DI FRONTE LEGGE – I giudici della IV sezione Penale di Milano davanti ai quali si sta celebrando il processo sul caso Ruby a carico di Silvio Berlusconi, nel respingere l’eccezione della difesa sulla carenza di potere dei magistrati milanesi ad indagare, hanno fatto riferimento anche all’articolo 3 della Costituzione, parlando della “uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge”. Il collegio, presieduto da Giulia Turri, nell’analizzare nell’ordinanza le norme che regolano il tribunale dei ministri, ha spiegato che questo tribunale non è una speciale guarentigia per tutti i ministri “e non è una giurisdizione speciale”. Il tribunale dei ministri – ha proseguito il Collegio – è un organo “interno alla giurisdizione”. Poco prima i giudici avevano respinto l’eccezione della difesa sull’incompetenza funzionale a favore del tribunale dei ministri, spiegando che non si può giungere alla “errata conclusione” che tutti i reati commessi da un soggetto con la qualifica di membro del governo, ma con abuso di qualità della sua qualifica, sono commessi nell’esercizio delle funzioni di governo.

GIUDICI, NON E’ STATO VIOLATO DIRITTO DIFESA PREMIER – I giudici della IV sezione penale di Milano, davanti ai quali si svolge il processo a carico di Silvio Berlusconi, imputato per il caso Ruby, nel respingere tutte le sedici eccezioni presentate dalla difesa hanno piu’ volte sottolineato che non e’ stato violato ”o compresso” il diritto di difesa del presidente del consiglio. In particolare, il collegio nella sua ordinanza-fiume, letta per circa un’ora e un quarto, ha bocciato le eccezioni presentate dagli avvocati Ghedini e Longo e riguardanti cinque tematiche: l’incompetenza funzionale; la carenza di potere dei magistrati milanesi; l’incompetenza territoriale; la nullita’ del giudizio con rito immediato; la mancata celebrazione dell’ udienza per la formazione del fascicolo del dibattimento. In particolare, riguardo alle ultime due questioni, i giudici hanno piu’ volte ribadito che i pm di Milano e il gip che ha disposto il processo non hanno violato il diritto di difesa, mentre i due legali del premier piu’ volte hanno scosso la testa. ”L’imputato – hanno spiegato i giudici – per mezzo dei suoi difensori ha esercitato tutte le facolta’ di difesa consentite”. I magistrati hanno sottolineato che infatti gli avvocati del presidente del Consiglio hanno presentato memorie difensive e hanno svolto indagini difensive a partire dall’ ottobre 2010. Inoltre i giudici hanno chiarito che la valutazione delle condizioni per l’ammissione a rito immediato non spetta al tribunale, ma al gip che ha disposto il processo e che i tempi e i modi del rito sono stati rispettati. Infine, sull’eccezione presentata dalla difesa riguardo l’iscrizione tardiva di Berlusconi nel registro degli indagati, i giudici hanno fatto notare che il momento dell’iscrizione e’ rimesso alla prudente valutazione e discrezionalita’ del pm e non del giudice.