‘Basta dimissioni rapide, salute prevalga sui costi’

ROMA – I criteri di economicità, nel contenimento della spesa sanitaria, non possono prevalere sul diritto alla salute dei cittadini ricoverati negli ospedali e le dimissioni del paziente devono essere decise solo in base a valutazioni di “ordine medico”, e non ancorate ai criteri fissati dalle ‘linee guida’ in uso nelle strutture sanitarie. Lo sottolinea la Cassazione annullando l’assoluzione di un medico dall’accusa di omicidio colposo di un paziente dimesso, seguendo i criteri delle linee guida, dopo 9 giorni, da un intervento cardiaco.

Con questa decisione la Quarta sezione penale della Cassazione – sentenza 8254 – ha accolto il ricorso della procura della Corte d’Appello di Milano, e dei familiari del paziente deceduto per essere stato dimesso troppo frettolosamente, contro l’assoluzione di Roberto G., medico dell’ospedale civile di Busto Arsizio nel quale Romildo B. era stato ricoverato il 9 giugno 2004 per infarto al miocardio. Sottoposto ad angioplastica con applicazione di uno spent ‘medicato’, veniva dimesso dopo 9 giorni, il 18 giugno, dal momento che risultava “asintomatico e stabilizzato”. Ma quella stessa notte, Romildo B. aveva un nuovo scompenso e nonostante la moglie ed il figlio lo avessero trasportato subito in ospedale, vi giunse già in arresto cardiocircolatorio. Se l’uomo non fosse stato dimesso, ha accertato la perizia legale, sarebbe tranquillamente sopravvissuto per le rapide cure che avrebbe ricevuto in reparto. In primo grado il medico firmò che le dimissioni, venne condannato a 8 mesi di reclusione e a risarcire i danni morali ai familiari. In appello invece, fu assolto “perché il fatto non costituisce reato” in quanto il medico aveva seguito le linee guida in tema di dimissioni. Questa tesi non è stata condivisa dalla Cassazione che ha accolto il reclamo della procura e dei familiari.

I supremi giudici criticano le ‘linee guida’ obiettando che “nulla si conosce dei loro contenuti, né dell’autorità dalle quali provengono, né del loro livello di scientificità, né delle finalità che con esse si intende perseguire, né è dato di conoscere sé rappresentino un ulteriore garanzia per il paziente” oppure se “altro non sono che uno strumento per garantire l’economicità della gestione della struttura ospedaliera”. “A nessuno – prosegue la Cassazione – è consentito di anteporre la logica economica alla logica della tutela della salute, né di diramare direttive che, nel rispetto della prima, pongano in secondo piano le esigenze dell’ ammalato”. Inoltre la Cassazione ricorda ai medici che prima di tutto devono rispondere al loro codice deontologico in base al quale hanno il dovere “di anteporre la salute del malato a qualsiasi altra diversa esigenza” e, pertanto, non sono tenuti “al rispetto di quelle direttive laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura del paziente, e non possono andare esenti da colpa ove se ne lascino condizionare, rinunciando al proprio compito e degradando la propria professionalità e la propria missione a livello ragionieristico”. Adesso per il medico troppo frettoloso di dimettere Romildo B. pur di rispettare le linee guida economiche in vigore nell’ospedale, si apre un nuovo processo. Il paziente deceduto, oltre ad essere stato colpito da infarto, aveva anche un quadro clinico che consigliava prudenza in quanto era un fumatore, obeso, il quale, probabilmente, non rientrava nei criteri statistici delle linee guida.